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Ultimo
aggiornamento 21 novembre 2009
TITOLO
I
Funzionamento
degli Organi Collegiali di Istituto
Consiglio di classe, Collegio Docenti, Consiglio di Istituto e Giunta
esecutiva, Comitato per la valutazione
del servizio dei docenti
Art.1
Disposizioni generali
sul funzionamento degli OO.CC
La
convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta dal Presidente
dell'organo con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 gg.
- rispetto alla data fissata per la seduta.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli
membri dell'organo Collegiale e/o mediante affissione all'Albo dell'Istituto
di apposito avviso.
Qualora l'organo Collegiale preveda la partecipazione di più componenti,
l'avviso sarà affisso alI'Albo istituito per ciascuna componente.
In ogni caso l'affissione dell'avviso all'Albo dell'Istituto, per quelle
componenti che vi abbiano sede (Docenti, personale A.T.A., Allievi) è
adempimento sufficiente per la regolarità della convocazione dell'organo
Collegiale.
La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare, pena la nullità
della stessa, la data, l'ora e gli argomenti all'Ordine del Giorno su
cui l'Organo è chiamato a deliberare.
Di ogni seduta degli OO.CC. viene redatto processo verbale, firmato dal
Presidente e dal Segretario da lui designato, steso su apposito registro
a pagine numerate.
E' ammessa la modalità di elaborazione informatizzata dei verbali,
purché la relativa stampa sia resa solidale al registro a pagine
numerate in modo tale da non poter essere in alcun modo alterabile.
Del registro dei verbali risponde il presidente dell'organo Collegiale.
Art.2
Programmazione delle attività degli Organi Collegiali
Ciascuno
degli Organi Collegiali programma le proprie operazioni nel tempo, in
rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite
del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando
a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti
su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare
decisioni, proposte e/o pareri.
Art.3
Svolgimento coordinato dell'attività degli Organi Collegiali
Ciascun
Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC.
Ai fini del precedente comma si considerano anche le competenze di un
determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario
od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo Collegiale.
Art.4
Elezioni contemporanee di organi di durata annuale
Le
elezioni, per gli organi di durata annuale, hanno luogo, possibilmente,
nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico, salvo
diverse disposizioni ministeriali.
Art.5
Convocazione del Consiglio di Classe
Il
Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria
iniziativa, in relazione alla programmazione di cui all'art.2, o su richiesta
scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso il Presidente.
Art.6
Programmazione e coordinamento delle attività del
Consiglio di Classe
Le
riunioni del Consiglio di Classe devono essere programmate secondo i criteri
stabiliti dall'Art.2 e coordinate con quelle di altri organi Collegiali
di cui all'Art.3.
Art.7
Convocazione del Collegio dei Docenti
Il
Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite
dall'Art.2 del D.Leg.vo 297 del 1614194.
Art.8
Programmazione e coordinamento dell'attività
del Collegio dei docenti
Per
la programmazione ed il coordinamento delle attività del collegio
dei docenti si applicano i disposti degli artt. 2 e 3.
Art.9
Prima convocazione del Consiglio di Istituto
La
prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva
alla emanazione dei decreti di nomina da parte del Dirigente Scolastico
ed attesi i termini per eventuali ricorsi avverso l'esito delle votazioni,
è disposta dal Dirigente Scolastico,salvo diverse disposizioni
ministeriali.
Art.10
Elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Istituto
Nella
prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente
Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei Genitori membri del Consiglio
stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
E'
considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta
dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente
è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati
presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica.
A parità di voti è eletto il più anziano d'età.
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice Presidente
da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse
modalità previste per l'elezione del Presidente.
Art.11
Convocazione del Consiglio di Istituto
Il
Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del consiglio
stesso.
Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta
del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero della maggioranza del Consiglio
stesso.
Art
12
Relazione annuale
La
relazione annuale del Consiglio di Istituto, secondo la vigente normativa,
viene predisposta di norma nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta
Esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita
seduta del Consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque,
quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo, dell'insediamento del
nuovo organo.
La relazione, firmata dal presidente del Consiglio e dal Presidente della
Giunta Esecutiva, è inviata dal dirigente Scolastico agli organi
competenti entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.
Art.13
Pubblicità degli atti
La
pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, deve avvenire
mediante affissione in apposito albo di istituto, della copia integrale,
sottoscritta ed autenticata dal segretario del Consiglio, del testo delle
deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di quindici giorni
dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve
rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. I verbali e tutti gli
atti scritti preparatori sono depositati nella Segreteria dell'Istituto
e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
La copia della deliberazione da affiggere all'Albo è consegnata
al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico
ne predispone l'affissione immediata ed attesta in calce ad essa la data
di affissione..
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti
le singole persone, salvo contraria esplicita richiesta dell'interessato.
Art.14
Convocazione del Comitato per la valutazione dei docenti
Il
Comitato per la valutazione dei Docenti è convocato dal Dirigente
Scolastico:
-
in periodi programmati ai sensi del precedente art.2, per la valutazione
del servizio, richiesta dai singoli docenti ai sensi delI'art. del D.
Leg.vo 297 del 16/04/94;
-
alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione
del periodo di prova dei docenti;
-
ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Art.
15
Assemblee e comitato dei Genitori
I
Genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea
nei locali scolastici. Per il proprio funzionamento l'Assemblea deve darsi
un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
Alle assemblee dei Genitori, di classe o di Istituto, possono partecipare
con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente
della classe o della scuola.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario
di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in
volta con il Dirigente Scolastico.
La materia della convocazione è regolata dal T.U. di cui al D.
Leg.vo n. 297 del 16 Aprile 1994.
I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere
un Comitato dei genitori che può richiedere la convocazione dell'assemblea
di Istituto. Il comitato non può interferire nelle competenze del
Consiglio di Classe e di interclasse e del Consiglio di Istituto, avendo
solo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori.
TITOLO II
Funzionamento
delle strutture speciali
Art.16
Funzionamento della biblioteca, dei gabinetti scientifici,
dei laboratori e delle palestre
Il
funzionamento della Biblioteca è disciplinato da criteri generali
stabiliti dal consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti,
in modo da assicurare:
- l'accesso
alla biblioteca da parte dei docenti, allievi, ex allievi e genitori,
anche, nei limiti del possibile, in ore pomeridiane;
modalità agevoli e controllate di accesso al prestito ed alla
consultazione;
- la
partecipazione, in via consultiva, degli studenti alle dotazioni librarie
da acquisire.
- Il
funzionamento dei gabinetti scientifici e laboratori è regolato
dal Consiglio di Istituto in modo da facilitarne l'uso da parte degli
studenti anche in spazi temporali extrascolastici, per studi e ricerche,
con l'assistenza di almeno un docente o un Assistente Tecnico.
Saranno
osservate tutte le disposizioni ministeriali in materia di sicurezza e
le procedure prestabilite per ciascun laboratorio dal Responsabile della
Sicurezza e della protezione Civile.
Il Dirigente Scolastico può, su designazione del Collegio dei docenti,
affidare a docenti le funzioni di direttore della biblioteca, dei gabinetti
scientifici e dei laboratori, tenuto conto peraltro degli impegni dei
docenti stessi connessi alla loro partecipazione agli OO.CC. della scuola.
Il funzionamento
delle palestre è disciplinato, per quanto di competenza, dal Consiglio
di Istituto in modo da assicurarne la disponibilità a rotazione
a tutte le classi della scuola.
Art.17
Collaborazione scuola - famiglia
Le
famiglie saranno tempestivamente avvertite, nei modi e nei tempi stabiliti
dal Collegio dei Docenti, in caso di profitto insufficiente o di comportamento
disdicevole, nonché nei casi di reiterati ritardi e assenze. In
ogni caso dovrà essere fatta salva la tempestività delle
comunicazioni.
Art.18
Assemblee
Le
assemblee d'Istituto e di classe rappresentano un'occasione rilevante
di crescita democratica oltre che culturale; pertanto gli allievi sono
invitati ad una consapevole, ordinata ed attiva partecipazione.
E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto ed una di classe
al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata, e
la seconda, di due ore.
L'assemblea di classe non può tenersi sempre nello stesso giorno
della settimana, né utilizzare di norma ore dello stesso insegnante
durante l'anno scolastico.
Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni,
subordinatamente alla disponibilità di locali.
Alle Assemblee di Istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, può
essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali,
artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti
da inserire nell'Ordine del Giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata
dal Consiglio di Istituto che è tenuto ad esprimersi sia sulla
congruenza dell'iniziativa agli obiettivi educativi e formativi enunciati
nel P.E.I., sia sugli aspetti dell'eventuale imputazione della spesa ai
capitoli del Bilancio.
A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere
utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminari
e per lavori di gruppo.
Ai sensi delle vigenti OO.MM. e a norma delle reiterate CC.MM. non é
consentito lo svolgimento di assemblee di nessun tipo nell'ultimo mese
di attività didattica, intendendo questa sotto il profilo delle
lezioni e non anche degli scrutini.
L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta
della maggioranza del comitato studentesco, come da successivo art.19,
o del 10% degli studenti.
L'Assemblea
di classe, per la quale la legge non stabilisce quale sia l'Organo
che la convoca, è convocata nei modi stabiliti dagli studenti che,
tramite i rappresentanti, effettuano regolare richiesta di assemblea al
Dirigente Scolastico, sottoscritta dai docenti delle ore prescelte per
l'assemblea ed almeno cinque giorni prima della stessa.
Il Collegio dei Docenti può dichiarare la disponibilità
dei docenti ad attivare, durante le assemblee di Istituto o di classe,
iniziative inerenti i diversi progetti approvati.
Durante l'assemblea di classe il docente dell'ora deve, se richiesto,
partecipare all'assemblea; in ogni caso egli si tratterrà in vicinanza
della classe per rispondere ad eventuali quesiti, con spirito di servizio,
o per interrompere l'assemblea caso di gravi scorrettezze o incapacità
di gestire la stessa da parte degli studenti.
Di ciascuna assemblea va redatto regolare verbale sull'apposito registro.
Le modalità di convocazione e di svolgimento delle Assemblee sono
regolate da quanto previsto dal D. Leg.vo n. 297 del 16 Aprile 1994.
Art:
19
Comitato studentesco
Il
Comitato studentesco previsto quale organo eventuale di gestione dei rapporti
tra gli studenti e le altre componenti, sia dall'art.43 del D.P.R. n.
416/74 sia dal D. Leg.vo n. 2,97 del 16/04/94, è espressione dei
rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Oltre ai compiti
espressamente previsti dalla legge (convocazioni delle assemblee studentesche
di istituto, funzioni di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti
dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente
affidatigli dall'assemblea studentesca d'Istituto o dai rappresentanti
degli studenti nei consigli di classe.
Il Comitato studentesco non può autoconvocarsi in ore coincidenti
con quello delle lezioni.
Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze
di funzionamento della scuola, il Dirigente Scolastico, previa deliberazione
di carattere generale del Consiglio di Istituto, potrà consentire,
di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato
studentesco, da tenersi fuori dell'orario delle lezioni.
Art.20
Attività parascolastiche ed extrascolastiche
Saranno
incoraggiate e sostenute le attività parascolastiche ed extrascolastiche
purché inserite nel contratto formativo approvato dal Consiglio
di Classe e finalizzate alla crescita culturale, civile e morale della
comunità scolastica.
Tutte le attività di cui al comma precedente che si concretizzino
in viaggi di istruzione faranno riferimento alla normativa vigente ed
in particolare alla C.M. 291 del 14 Ottobre 1992 e successive integrazioni.
La competenza in merito ai viaggi di istruzione è comunque del
Consiglio di Classe, che ne delibera la meta, le motivazioni e finalità
didatticoculturali e formative, inserendoli nella propria programmazione
generale.
Art.
21
Procedure per lo svolgimento dei viaggi di istruzione
Viene
annualmente costituita una Commissione Visite di istruzione con funzioni
progettuale e propositiva di supporto ai Consigli di Classe e di collaborazione
con il Direttore dei servizi amministrativi .
I
Consigli di Classe si atterranno alla seguente procedura:
1.
La Commissione Visite di istruzione, in collaborazione con il direttore
dei servizi amministrativi, curerà che di volta in volta siano
acquisiti agli atti, per la successiva proposta alla Giunta esecutiva
ed al Consiglio di Istituto, i seguenti elementi, almeno 30 giorni lavorativi
prima della data programmata dal Consiglio di Classe:
- dichiarazioni
di assenso dei genitori;
- dichiarazioni
di assunzione di responsabilità dei docenti;
- estratto
della delibera del Consiglio di Classe, con gli elementi di cui al comma
2 del presente articolo;
- copia
del programma dettagliato del viaggio;
- ricevuta
di pagamento, sul Conto corrente dell’Istituto, di una anticipazione
pari
al 30% del costo presunto del viaggio;
- richiesta
di particolari servizi (guide turistiche, vettori attrezzati per portatori
di handicap, prenotazioni, ecc.)
2.
Entro Dicembre, saranno deliberati:
- le
mete;
-
la finalità didattica;
-
le finalità educative e formative;
- l'articolazione
in uno o più viaggi, fino al massimo di sei giorni non festivi;
-
gli accompagnatori e loro eventuali sostituti;
- il
periodo o le date di svolgimento;
-
le attività per gli allievi che non potessero partecipare;
-
il budget massimo con cui impegnare le famiglie;
3.
Dell'acquisizione dei dati di cui al comma 1 si faranno parte diligente
gli accompagnatori risultanti dal verbale;
4.
In mancanza di uno qualunque di tali elementi non sarà dato corso
alla pratica per l'effettuazione dell'attività parascolastica o
extrascolastica;
Art.22
Criteri per la designazione dei docenti accompagnatori
I
criteri che i Consigli di Classe dovranno seguire nella designazione dei
Docenti accompagnatori nei viaggi di istruzione realizzati in Italia ed
all'estero, sono, in stretto ordine di priorità, i seguenti:
- Docenti
appartenenti all'organico delle classi da accompagnare;
- docenti
delle discipline attinenti alle finalità didadico/educative del
viaggio;
- per
i viaggi all'estero, avvicendamento degli accompagnatori nel corso di
anni scolastici successivi o espressa deroga rilasciata dal Consiglio
di Istituto;
- designazione
del Dirigente Scolastico per qualsiasi docente disponibile quando occorra
comunque garantire l'effettuazione del viaggio di istruzione;
Art.23
Altre disposizioni per i viaggi di istruzione
Il
numero di accompagnatori sarà stabilito nel modo seguente:
- per
le classi che svolgano il viaggio da sole: n. 2 accompagnatori;
- per
le classi che svolgano il viaggio in gruppo: n. I accompagnatore ogni
15 studenti o frazione di 15;
Art.24
Rapporti con la Presidenza
L'Ufficio
di Presidenza, nella persona del Dirigente Scolastico e dei suoi Collaboratori
è sempre a disposizione degli studenti per la soluzione, nei limiti
del possibile, di problemi di ordine logistico, organizzativo e didattico.
TITOLO III
Docenti
Indicazioni per un ordinato svolgimento
delle attività scolastiche
Art.25
Residenza dei docenti
Pur
avendo il CCNL disapplicato l'articolo del T.U. dei dipendenti dello stato
che li obbligava ad avere la residenza nel luogo di lavoro, ciascun docente
è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio
e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come
attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni
del servizio.
In
ogni caso l'Amministrazione sarà sollevata da ogni responsabilità
per incidenti in itinere, per i quali i docenti saranno coperti da idonea
polizza assicurativa da stipularsi anche ai fini di eventuali azioni di
accompagnamento per attività parascolastiche o extrascolastiche,
legittimamente inserite nella programmazione didattica del Consiglio di
Classe o degli OO.CC..
Art.26
Norme di servizio
Ogni
docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque
minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle
lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del
vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
Il docente a disposizione alla prima ora sarà presente nell'Istituto
al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti.
Per tutta la durata dell'ora di ricevimento delle famiglie, il docente
è tenuto ad essere presente nell'Istituto nello spazio appositamente
destinato; non è consentita alcuna forma di reperibilità
costituendo l'ora di ricevimento delle famiglie obbligo di servizio.
Di norma non è consentito il ricevimento al di fuori dell'ora a
ciò destinata.
Art.27
Vigilanza degli allievi
Ogni
docente tenuto al servizio all'inizio della prima ora accoglierà
gli allievi al loro arrivo in classe.
Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi
controllando la regolarità della giustifica ed eventualmente segnalando
alla Dirigenza prima ed al Presidente del Consiglio di Classe poi le eventuali
irregolarità rilevate per le opportune comunicazioni alla famiglia,
ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.
Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza
degli allievi adotterà le misure che ritenga necessarie per la
tutela e l'incolumità degli allievi stessi.
Ciascun docente in particolare vigilerà a che gli allievi non fumino
nei locali dell'Istituto, ivi compresi i servizi igienici segnalando subito
eventuali infrazioni rilevate: egli stesso si adopererà per costituire
un modello comportamentale.
In spirito di collaborazione con la Dirigenza, ciascun docente vigilerà
sul comportamento degli allievi anche non appartenenti alle proprie classi,
segnalando all'Ufficio di Dirigenza i casi di eventuale indisciplina.
Il docente che per gravi o urgenti motivi o per servizio dovesse allontanarsi
dalla classe è tenuto a chiamare il personale ausiliario per la
sorveglianza in sua assenza.
Art.
28
Presenza del docente alle assemblee di Classe
Ciascun
docente, tenuto al servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe,
è delegato dal Dirigente scolastico ad assistere all'assemblea
o, se per motivi di opportunità ritenga di non dover essere fisicamente
presente, a garantire il costante rispetto del regolamento nonché
l'ordinato svolgimento della stessa, rimanendo a disposizione degli allievi
stessi e reperibile con certezza in qualunque momento.
Per consentire inoltre il perseguimento di importanti mete formative quali
l'abitudine al dialogo, il rispetto degli altri, l'osservanza delle più
elementari regole democratiche, il docente che lo riterrà opportuno,
senza violare gli spazi di libertà propri dei giovani, potrà
sollecitare l'impiego di strumenti validi a garantire e testimoniare l'andamento
del dibattito, la correttezza metodologica, la valenza formativa del dibattito
stesso.
Al termine dell'assemblea il docente controllerà che sia stato
stilato il relativo verbale sull'apposito registro.
Art.29
P.O.F. e deliberazioni degli Organi Collegiali
Ogni
Docente coopererà al buon andamento dell'Istituto seguendo le indicazioni
dell'Ufficio di Dirigenza, collaborando alla realizzazione dei Deliberati
collegiali, adoperandosi per la realizzazione del Piano dell’offerta
formativa.
Ciascun Docente collaborerà con i colleghi impegnati nella realizzazione
di particolari progetti ovvero con coloro che sono impegnati nei vari
dipartimenti, a seconda dell'organizzazione interna che il Collegio avrà
determinato.
L'anno scolastico è suddiviso, di norma, in due quadrimestri: la
delibera sulla suddivisione dell'anno, adeguatamente motivata deve essere
reiterata dal Collegio dei Docenti nella sua prima seduta annuale, ai
sensi dell'art.7 comma c) del D.Leg.vo 297 del 16 Aprile 1994.
Le verifiche scritte devono essere congrue al numero determinato nel P.O.F.
e le fascette di raccolta dovranno essere compilate in ogni loro parte.
Le verifiche orali dovranno essere sistematiche ed in numero congruo alla
verifica degli obiettivi.
Ai docenti è data facoltà di chiedere la giornata libera
infrasettimanale in fase di predisposizione dell'orario, indicando su
apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tecnico i Desiderata, con le
relative motivazioni: l'assegnazione sarà effettuata tenuto conto
delle primarie esigenze di servizio dell'Istituto. Il modulo richiesto
va presentato al Dirigente Scolastico.
Art.30
Rapporti Scuola/Famiglia
I
Docenti curano i rapporti con i genitori degli allievi delle proprie classi
(art.395 del D. Leg.vo n.297 del 16 Aprile 1994) secondo le modalità
e i criteri proposti dal Collegio dei Docenti e definiti dal Consiglio
d'Istituto, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Istituto
ed in modo da garantire la concreta e reale accessibilità al servizio.
Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte degli Organi Collegiali,
predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone
le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari
dei docenti.
Gli incontri generali Scuola Famiglia vengono programmati per quanto
riguarda il numero e le date di effettuazione dei Docenti nella sua prima
seduta di Programmazione, non potranno tuttavia mai essere in numero inferiore
a due e mai meno di uno per quadrimestre.
I rapporti con le famiglie, per quanto si riferisce al rapporto singolo
docente genitori, disciplinato come al comma 2 del presente articolo,
si svolge in un'ora alla settimana fissata nell'ambito dell'orario di
servizio dei Docenti.
I Docenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente, tramite il Presidente
delegato del Consiglio di Classe e l'Ufficio della Segreteria Didattica,
le famiglie in caso di scarso rendimento e profitto degli allievi ed elevato
numero di assenze, al fine di ricercare insieme le più opportune
soluzioni mirate ad un recupero anche individualizzato.
TITOLO
IV
Personale
A.T.A.
Servizi Amministrativi, tecnici e ausiliari
Art
31
Funzioni amministrative, gestionali ed operative
1.
Il personale con la qualifica di assistente amministrativo, assistente
tecnico e collaboratore scolastico assolve, nel rispetto, dei profili
professionali propri della qualifica e del vigente CCNL, alle funzioni
amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza
nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa e dal citato CCNL,
in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale
docente.
2. Gli operatori scolastici indossano il cartellino di identificazione
ben visibile per tutta la durata del servizio.
3. Sono assicurati spazi ben visibili adibiti all'informazione, ed in
particolare sono predisposti:
- orario
dei docenti;
-
orario, funzioni e dislocazione del personale A.T.A.
-
organigramma degli Uffici;
-
organigramma degli incarichi del personale Docente;
-
organigramma degli Organi Collegiali;
-
Albo di Istituto;
-
Albo docenti;
-
Bacheca sindacale;
-
Bacheca degli studenti,
-
Bacheca dei genitori;
4.
Presso l'ingresso e ad ogni piano sono ben riconoscibili operatori scolastici
in grado di fornire, con garbo e cortesia, le prime informazioni per la
fruizione del servizio erogato.
5. Il personale di Segreteria, ad organico completo, assicura la tempestività
del servizio ed il rispetto dei tempi e delle procedure per il disbrigo
delle principali pratiche così come previsto dalla Carta dei Servizi
d'Istituto approvata dal Consiglio di Istituto allegata al presente Regolamento
(allegato A): in particolare modo nella Carta sono indicati i responsabili
e i tempi di esecuzione di ciascun procedimento amministrativo.
6. La Segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione
alle classi in un tempo massimo di quindici minuti dalla consegna della
domanda, sempre che esse siano correttamente compilate e corredate delle
documentazioni previste dalle disposizioni vigenti.
7. Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario
di apertura della Segreteria, entro tre giorni lavorativi per quelli di
iscrizione e frequenza, entro cinque giorni quelli con votazioni, giudizi
e /o estradi da ahi d'Ufficio..
8. Gli Uffici di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica
di personale amministrativo, osserveranno tutti i giorni una fascia del
proprio orario di servizio nella modalità di apertura al Pubblico,
in cui saranno ricevuti, in ciascuno Ufficio per le proprie competenze,
genitori, studenti e docenti: la fascia è determinata anno per
anno in base a contrattazione decentrata con il personale; l'orario di
apertura al pubblico sarà esposto chiaramente all’esterno.
Per quanto di pertinenza di allievi e genitori, sarà comunicato
con lettera circolare per garantire il massimo di informazione.
9. L'Ufficio Tecnico, nell'ambito del proprio orario di servizio, stabilirà
in modo autonomo l'orario di apertura al Pubblico, dandone comunque informazione
tramite l'Albo.
10. Per venire incontro alle esigenze dell'utenza, gli Uffici di Segreteria
Didattica saranno aperti al pubblico almeno due ore al pomeriggio di almeno
un giorno alla settimana, compensate da un inizio di servizio ritardato
o dall'anticipata uscita, per un corrispondente tempo; alle modalità
operative, lasciate alla gestione e responsabilità del Responsabile
Amministrativo, sarà data pubblicità nelle forme e nei modi
di cui al comma precedente.
11. La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto
telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di risposta
che comprendano il nome dell'Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde,
la persona o l'Ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.
12. Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico, su appuntamento, tutti
i giorni lavorativi, con orario determinato annualmente. L'Ufficio di
Presidenza potrà essere disponibile per esigenze particolarmente
urgenti, anche fuori delle ore prestabilite.
13. La richiesta formale di accesso agli spazi amministrativi, ai sensi
della Legge 241/90 sarà presentata direttamente al Dirigente Scolastico
che potrà concedere l'autorizzazione nei modi e nei tempi previsti
dalla legge, ai sensi del DPR n.352 del 27 Giugno 1992 e della C.M. n.163
del 25 Maggio 1993.
Il
personale Collaboratore Scolastico è impegnato a rendere e conservare
l'ambiente scolastico pulito ed accogliente.
L'Istituto si impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate al fine
di garantire agli allievi la sicurezza interna.
Il personale ATA effettuerà il lavoro straordinario esclusivamente
previa autorizzazione del Direttore Amministrativo e sarà recuperato
nei modi e nei tempi da concordarsi con il Responsabile Amministrativo
ed il Dirigente Scolastico, sentiti i rappresentanti sindacali dei lavoratori;
saranno, per quanto possibile, accolte le istanze dei lavoratori purché
compatibili con le necessità legate al dovere di assicurare prioritariamente
la funzionalità del servizio.
Il personale Collaboratore Scolastico è utilizzato anche per i
servizi esterni e per rapporti con l'esterno; la funzione sarà
assegnata , a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, sentito
il parere del responsabile Amministrativo, per certificate e consolidate
competenze specifiche possedute dai singoli dipendenti.
Il personale Collaboratore scolastico inoltre, quale attività di
supporto all'azione amministrativa e didattica, si adopererà al
funzionamento dei fotocopiatori, a seguito di richieste dei docenti preventivamente
autorizzati dall'Ufficio di Presidenza.
La
suddivisione dei carichi di lavoro del personale Collaboratore Scolastico
viene effettuata in maniera equa: 1) all’inizio dell’anno
scolastico, a organico completato, 2) a mezzo di comunicazione scritta
e di ordini di servizio firmati dal Responsabile Amministrativo e/o dal
Dirigente Scolastico.
Ai
sensi dell'art.54 del CCNL del comparto scuola costituiscono attività
aggiuntive che danno accesso al fondo di Istituto:
attuazione
di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità amministrativa,
tecnica e dei servizi generali dell'Istituto;
prestazioni aggiuntive che si rendono necessarie per fronteggiare esigenze
straordinarie ( progetto vendemmia);
prestazioni conseguenti all'assenza di personale non sostituibile con
supplenti;
All'individuazione
delle attività incentivabili retribuite a carico del fondo di cui
all'art.72 del CCNL, provvede il Dirigente Scolastico, sentite le proposte
del personale A.T.A; lo stesso Dirigente Scolastico determina l'impegno
orario e predispone i progetti, le persone designate e il monte ore.
L'accesso al fondo viene negato tutte le volte che il progetto non sia
stato attuato, qualunque sia la causa della non effettuazione ed ogni
volta che, comportando il progetto un ben definito obiettivo, quest'ultimo
non sia stato conseguito
Il presente regolamento, corredato delle delibere di approvazione degli
OO.CC., viene integralmente pubblicato all'Albo dell'Istituto e di esso
con comunicazione circolare, viene data notizia alle famiglie.
Il presente regolamento, la Carta dei servizi, il Regolamento per le attività
extrascolastiche, parascolastiche ed extracurriculari (ivi compresi i
viaggi di istruzione) costituiscono allegati al Piano dell’Offerta
Formativa.
TITOLO
V - Studenti
Art. 32
Ingresso
Gli studenti devono rispettare gli orari previsti per l’ingresso.
Agli allievi con documentati problemi di trasporto pubblico vengono assegnati,
dietro richiesta al Dirigente scolastico, permessi di entrata posticipata;
tali permessi sono immediatamente sospesi se la scuola viene raggiunta
con mezzi privati.
I ritardatari verranno ammessi in classe durante la prima ora di lezione
dal docente in servizio e dovranno giustificare l’ingresso in ritardo
il giorno immediatamente successivo.
A partire dalla seconda ora di lezione l’ingresso in ritardo dovrà
essere autorizzato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori e
giustificato il giorno immediatamente successivo.
L’entrata in ritardo é ammessa solo per gravi e giustificati
motivi opportunamente documentati o documentabili quali ritardi dei mezzi
pubblici, visite mediche, analisi cliniche o eventi eccezionali.
Art. 33
Uscita
- Gli studenti devono rispettare gli orari previsti per
l’uscita. Dopo il suono della campana, che annuncia il termine
dell’orario scolastico, gli alunni devono uscire ordinatamente
dalle aule dopo averle lasciate in modo decoroso.
- Agli allievi con documentati problemi di trasporto
pubblico vengono assegnati, dietro richiesta al Dirigente scolastico,
permessi di uscita anticipata; tali permessi sono immediatamente sospesi
se il trasporto avviene con mezzi privati.
- L’uscita anticipata è possibile, con regolare
giustificazione, solo per comprovati e validi motivi. Gli studenti minorenni
possono lasciare la scuola solo se accompagnati dai genitori o da chi
ne fa le veci. Gli studenti maggiorenni possono lasciare la scuola solo
con il permesso del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.
Art. 34
Assenze
Le assenze da scuola degli allievi fino a 5 giorni (nel
conteggio rientrano anche i giorni festivi se compresi nel periodo di
assenza) devono venire giustificate utilizzando solamente l’apposito
libretto; per le assenze di oltre 5 giorni e/o per malattie infettive
occorre portare in aggiunta anche il certificato medico. Nel caso in cui
le assenze superiori ai 5 giorni non dipendano da malattia, non è
necessario produrre il certificato medico a condizione che venga data
preventiva comunicazione scritta da parte della famiglia dell’allievo
alla segreteria dell’Istituto.
Art. 35
Giustificazioni
Le assenze devono sempre essere giustificate il giorno
del rientro ed i ritardi devono essere giustificati il giorno di lezione
immediatamente successivo, utilizzando l’apposito libretto; per
gli alunni minorenni la firma di chi è autorizzato a giustificare
deve corrispondere a quella depositata in segreteria.
Se lo ritiene opportuno, il Capo d’Istituto (od un suo delegato)
può chiedere che lo studente sia ammesso a scuola solo se accompagnato
dal genitore, onde verificare la fondatezza delle motivazioni riguardanti
l’assenza.
Nel caso di smarrimento del libretto deve essere richiesto immediatamento
un duplicato con versamento della somma di euro 20,00 alla segreteria
dell’Istituto.
Art. 36
Intervallo
E’ previsto un periodo d’intervallo nel corso
delle lezioni; solo in questo lasso di tempo è consentito consumare
cibi e bevande, utilizzando i cestini per i rifiuti e mantenendo decoroso
e pulito l’ambiente. Il comportamento durante l’intervallo
deve essere comunque improntato al rispetto delle persone e delle cose.
Al termine, gli studenti devono subito rientrare ordinatamente nelle proprie
classi.
Durante l’intervallo gli studenti non possono sostare nei laboratori
o nelle aule speciali.
Art. 37
Uscite dall’aula
Si può uscire dall’aula, con il permesso dell’insegnante,
uno studente per volta, per motivi di stretta necessità e solo
dopo la prima ora di lezione; le uscite devono comunque essere brevi.
E’ vietato uscire dall’edificio scolastico. Eventuali eccezioni
a tale divieto possono essere autorizzate solo dal Dirigente scolastico
o da un suo delegato.
Non sono previste uscite dall’aula al termine dei compiti in classe.
Art. 38
Cambi d’ora
Durante il “cambio dell’ora” gli alunni
devono attendere in classe ordinatamente ed in silenzio, senza sostare
nei corridoi, l’arrivo del docente.
Il cambio dell’aula deve avvenire in modo silenzioso ed ordinato.
L’accesso alla palestra è consentito solo a chi ha lezione
di educazione fisica, gli allievi negli spogliatoi possono sostare per
il tempo strettamente necessario a cambiarsi. Coloro che non partecipano
alle lezioni di educazione fisica devono restare sotto la vigilanza dell’insegnante.
Art. 39
Divieto di fumo
E’ rigorosamente vietato fumare in tutti i locali
dell’edificio scolastico. E’ consentito, solo al di fuori
degli orari di lezione e durante l’intervallo, fumare sotto il porticato
esterno, avendo cura di non gettare in terra cicche e mozziconi di sigaretta.
Art. 40
Divieto dell’uso di telefoni portatili e apparecchi
di riproduzione musicale
È vietato agli studenti l’uso dei telefoni
portatili, degli apparecchi di registrazione audio e video e di apparecchi
di riproduzione musicale all’interno del plesso scolastico durante
l’intero orario di svolgimento dell’attività scolastica
se non espressamente autorizzato dal docente responsabile o dal Dirigente
scolastico.
E’ consenstito l’uso moderato dei telefoni portatili durante
l’intervallo.
In caso di infrazione, i docenti potranno ritirarli e consegnarli al Dirigente
scolastico che provvederà a riconsegnarli ai genitori.
In ogni caso la scuola non risponde di furti e/o manomissioni di tali
oggetti.
Art. 41
Parcheggio dei mezzi di locomozione degli studenti
Gli allievi devono parcheggiare i propri mezzi nelle apposite
aree retrostanti l’Istituto appositamente previste dal responsabile
per la sicurezza, lasciando liberi e sgombri da ogni mezzo gli accessi
all’Istituto, al fine di consentire l’accostamento di eventuali
mezzi di soccorso.
I mezzi parcheggiati sono a rischio e pericolo degli studenti, l’Istituto
non risponde di furti e/o manomissioni.
All’interno del cortile gli automezzi ed i ciclomotori devono viaggiare
a velocità moderata nel rispetto dell’incolumità di
persone e cose.
Il piazzale dell’Istituto e il parcheggio attiguo ai laboratori
è riservato al personale dipendente dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “Antonio Zanelli”.
Art. 42
Utilizzo corretto delle strutture scolastiche
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le
strutture, i macchinari e i sussidi didattici ed a comportarsi nella vita
scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, pena
il risarcimento da parte degli stessi. Qualora non sia possibile determinare
la responsabilità personale di un danneggiamento, questo verrà
attribuito alla responsabilità in solido di chi occupava la postazione
danneggiata o dell’intera classe, a seconda dei casi.
Art. 43
Decoro dell’abbigliamento, dell’aspetto e cura della persona.
Gli studenti sono tenuti a frequentare l’Istituto
scolastico indossando abiti sempre e comunque decorosi.
Abbigliamento, aspetto e cura della persona devono, inoltre, risultare
consoni all’ambiente in cui ci si trova, al rispetto dovuto alla
propria persona, ai propri compagni ed a tutto il personale scolastico
operante all’interno dell’Istituto.
Art. 44
Comunicazioni della Scuola alle Famiglie
Le comunicazioni alle famiglie sono spedite per posta
solo in casi eccezionali. Normalmente il foglio delle comunicazioni scuola-famiglia
viene dato allo studente che deve provvedere a consegnarlo ai genitori
oppure è visionabile sul sito dell’Istitutto (http://www.itazanelli.it);
nel caso di mancata consegna o mancata visione sul sito non possono essere
fatti rilievi all’Istituto. Si raccomanda pertanto ai genitori di
esigere dai figli una puntuale consegna delle comunicazioni e di consultare
periodicamente il sito della scuola.
Le variazioni di residenza e/o domicilio devono essere comunicate all’Istituto
entro 15 giorni dal momento della variazione stessa.
Art. 45
Mancanze disciplinari degli studenti e sanzioni
Gli studenti che violano le norme previste dal presente
regolamento sono sanzionati come di seguito:
- per violazioni di lieve entità: ammonizione
verbale da parte del docente;
- per violazioni di lievi entità ripetute: ammonizione
scritta sul diario di classe da parte del docente (rapporto disciplinare);
- per violazioni di media entità: ammonizione
scritta sul diario di classe da parte del docente (rapporto disciplinare);
- per violazioni di media entità ripetute: allontanamento
dalla comunità scolastica (sospensione) fino a 5 giorni;
- per violazioni di grave entità: allontanamento
dalla comunità scolastica (sospensione) fino a 10 giorni;
- per violazioni di grave entità ripetute: allontanamento
dalla comunità scolastica (sospensione) fino a 15 giorni;
- per essere stato sanzionato con n. 3 rapporti: allontanamento
dalla comunità scolastica (sospensione) fino a 5 giorni;
- per atteggiamento omertoso da parte di tutta la classe
o di gran parte di essa l’insegnante potrà sanzionarla
in termini di attività didattica;
per atteggiamenti che comportano sopraffazione o impedimento all’esercizio
dei diritti altrui (bullismo), sia in forma diretta con prepotenze fisiche
e/o verbali sia in forma indiretta con l’esclusione dal gruppo
della vittima, l’isolamento, la diffusione di dicerie, calunnie
e pettegolezzi; rientrano nelle fattispecie descritte anche le modalità
di “cyberbullying” inteso come particolare tipo di aggressività
intenzionale attraverso forme elettroniche: allontanamento dalla comunità
scolastica (sospensione) fino a 15 giorni.
L’allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica, nei casi in cui siano stati commessi reati o vi sia pericolo
per l’incolumità delle persone, potrà essere superiore
ai 15 giorni e la durata sarà commisurata alla gravità del
reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento
dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni
sono sempre adottati dal Consiglio di classe riunito con la componente
dei soli docenti che delibererà dopo aver invitato l’allievo
ad esporre le proprie ragioni.
Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi
compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione
dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo
del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio d’Istituto.
Può essere offerto allo studente la possibilità
di convertire le sanzioni in favore della comunità scolastica.
A tal fine l’Istituzione scolastica si ispira al principio fondamentale
della finalità educativa e “costruttiva” e non solo
punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare
e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249).
A titolo puramente indicativo e non vincolante, esempi di sanzioni disciplinari
rispondenti alle predette finalità sono costituiti da attività
di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, attività
di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni,
attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti
nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche
di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati (composizioni
scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione
e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.
E’ ammesso reclamo all’organo di garanzia, composto dal Dirigente
scolastico, da un collaboratore del Dirigente scolastico, da un rappresentante
eletto dai genitori e dal rappresentante degli studenti eletto con il
maggior numero di preferenze, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’irrogazione
della sanzione.
L’organo di garanzia delibera a maggioranza assoluta:
solo in caso di parità il voto del Dirigente Scolastico ha valore
doppio.
Si elencano di seguito, a titolo meramente indicativo e
non tassativo, esempi di comportamenti che si caratterizzano come infrazioni
ai doveri degli studenti:
- assenze
“strategiche”;
- elevato
numero di assenze;
- assenze
ingiustificate;
- ritardi
al rientro intervallo o al cambio d’ora;
- mancata
esecuzione dei compiti assegnati;
- ritardi
e uscite anticipate frequenti o ingiustificate;
- passività,
rifiuto di collaborare;
- allontanamento
non autorizzato dai luoghi scolastici o di esercitazione;
- non
rispetto del materiale altrui;
- atti
o parole tendenti ad emarginare altri studenti;
- insulti,
termini volgari od offensivi tra studenti;
- interventi
inopportuni durante le lezioni;
- dichiarazioni
non rispondenti a verità o reticenza;
- violazioni
dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati;
- lanci
di oggetti;
- fumare
all’interno della scuola;
- fumare
durante l’orario scolastico;
- aule
e spazi lasciati in condizioni di disordine o di sporcizia tali da pregiudicare
l’utilizzo per le attività immediatamente successive o
mancanza di mantenimento della pulizia dell’ambiente;
- scritte
o incisioni su muri, porte, banchi, sedie ecc.
- danneggiamento
di attrezzature dei laboratori, palestre ecc
- danneggiamento
di locali della scuola (es. bagni);
- propaganda
e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone;
- mancanza
del rispetto, uso di insulti, termini volgari od offensivi nei confronti
di operatori scolastici;
- utilizzo
di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui;
- ricorso
alla violenza all’interno di una discussione o nella conduzione
di attività;
- sopraffazione
o impedimento all’esercizio dei diritti altrui (bullismo);
- grave
turbativa del regolare andamento della lezione o atteggiamento ostruzionistico
verso la medesima;
- atti
che mettono in pericolo l’incolumità delle persone;
- furto;
- violazione
intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi
attrezzati;
- non
ottemperanza alle indicazioni fornite da docenti e personale ATA nell’esercizio
delle loro funzioni;
- introduzione
nella scuola di alcolici o droghe;
- danneggiamento
volontario di attrezzature o strutture (vetri, pannelli, strumenti di
laboratorio, suppellettili in corridoi, aule o palestre);
-
fotografare o filmare abusivamente momenti della lezione.
Art. 46
Patto educativo di corresponsabilità
Contestualmente all’iscrizione, l’Istituto
richiederà la sottoscrizione da parte degli studenti e dei genitori
del patto educativo di corresponsabilità,
al fine di definire in maniera dettagliata i diritti ed i doveri nel rapporto
tra Istituzione scolastica, studenti e famiglie.
La prima approvazione avverrà ad opera del collegio docenti. E’
facoltà dei rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio d’Istituto
e dei rappresentanti d’Istituto degli studenti proporre eventuali
revisioni annuali del patto educativo di corresponsabilità da sottoporre
all’approvazione del Collegio dei docenti.
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Perchè
un regolamento?
In una comunità
le regole servono per vivere insieme rispettandosi e aiutandosi reciprocamente
e sono uno strumento indispensabile per essere sempre più liberi e al
tempo stesso rispettosi della libertà altrui. L'esercizio dei propri
diritti si accompagna sempre al compimento consapevole e responsabile
dei propri doveri. Consegnando a ciascuno di voi questo regolamento
invito tutti a collaborare lealmente affinché ci consenta di costruire
all'interno della scuola un clima di dialogo, di amicizia e di reciproco
rispetto. Per conseguire questi obiettivi assicuro il mio impegno e
la mia piena collaborazione. Grazie per tutto quello che vorrete fare
e, a tutti, buon lavoro
IL Dirigente
Scolastico
Prof. Patrizia Pellacani

Patto Educativo di Corresponsabilità
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