Ultimo aggiornamento 21 novembre 2009

TITOLO I
Funzionamento degli Organi Collegiali di Istituto
Consiglio di classe, Collegio Docenti, Consiglio di Istituto e Giunta esecutiva, Comitato per la valutazione
del servizio dei docenti

Art.1
Disposizioni generali sul funzionamento degli OO.CC

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta dal Presidente dell'organo con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 gg. - rispetto alla data fissata per la seduta.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo Collegiale e/o mediante affissione all'Albo dell'Istituto di apposito avviso.
Qualora l'organo Collegiale preveda la partecipazione di più componenti, l'avviso sarà affisso alI'Albo istituito per ciascuna componente.
In ogni caso l'affissione dell'avviso all'Albo dell'Istituto, per quelle componenti che vi abbiano sede (Docenti, personale A.T.A., Allievi) è adempimento sufficiente per la regolarità della convocazione dell'organo Collegiale.
La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare, pena la nullità della stessa, la data, l'ora e gli argomenti all'Ordine del Giorno su cui l'Organo è chiamato a deliberare.
Di ogni seduta degli OO.CC. viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario da lui designato, steso su apposito registro a pagine numerate.
E' ammessa la modalità di elaborazione informatizzata dei verbali, purché la relativa stampa sia resa solidale al registro a pagine numerate in modo tale da non poter essere in alcun modo alterabile.
Del registro dei verbali risponde il presidente dell'organo Collegiale.

Art.2
Programmazione delle attività degli Organi Collegiali

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie operazioni nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte e/o pareri.

Art.3
Svolgimento coordinato dell'attività degli Organi Collegiali

Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC.
Ai fini del precedente comma si considerano anche le competenze di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo Collegiale.

Art.4
Elezioni contemporanee di organi di durata annuale

Le elezioni, per gli organi di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico, salvo diverse disposizioni ministeriali.

Art.5
Convocazione del Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa, in relazione alla programmazione di cui all'art.2, o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso il Presidente.

Art.6
Programmazione e coordinamento delle attività del
Consiglio di Classe

Le riunioni del Consiglio di Classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall'Art.2 e coordinate con quelle di altri organi Collegiali di cui all'Art.3.

Art.7
Convocazione del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'Art.2 del D.Leg.vo 297 del 1614194.

Art.8
Programmazione e coordinamento dell'attività
del Collegio dei docenti

Per la programmazione ed il coordinamento delle attività del collegio dei docenti si applicano i disposti degli artt. 2 e 3.

Art.9
Prima convocazione del Consiglio di Istituto

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla emanazione dei decreti di nomina da parte del Dirigente Scolastico ed attesi i termini per eventuali ricorsi avverso l'esito delle votazioni, è disposta dal Dirigente Scolastico,salvo diverse disposizioni ministeriali.

Art.10
Elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Istituto

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei Genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in carica.
A parità di voti è eletto il più anziano d'età.
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice Presidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art.11
Convocazione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del consiglio stesso.
Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero della maggioranza del Consiglio stesso.

Art 12
Relazione annuale

La relazione annuale del Consiglio di Istituto, secondo la vigente normativa, viene predisposta di norma nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di discussione e approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo, dell'insediamento del nuovo organo.
La relazione, firmata dal presidente del Consiglio e dal Presidente della Giunta Esecutiva, è inviata dal dirigente Scolastico agli organi competenti entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.

Art.13
Pubblicità degli atti

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di istituto, della copia integrale, sottoscritta ed autenticata dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di quindici giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nella Segreteria dell'Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
La copia della deliberazione da affiggere all'Albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne predispone l'affissione immediata ed attesta in calce ad essa la data di affissione..
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo contraria esplicita richiesta dell'interessato.

Art.14
Convocazione del Comitato per la valutazione dei docenti

Il Comitato per la valutazione dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico:

  • in periodi programmati ai sensi del precedente art.2, per la valutazione del servizio, richiesta dai singoli docenti ai sensi delI'art. del D. Leg.vo 297 del 16/04/94;
  • alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova dei docenti;
  • ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 15
Assemblee e comitato dei Genitori

I Genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Per il proprio funzionamento l'Assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
Alle assemblee dei Genitori, di classe o di Istituto, possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della classe o della scuola.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico.
La materia della convocazione è regolata dal T.U. di cui al D. Leg.vo n. 297 del 16 Aprile 1994.
I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori che può richiedere la convocazione dell'assemblea di Istituto. Il comitato non può interferire nelle competenze del Consiglio di Classe e di interclasse e del Consiglio di Istituto, avendo solo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori.


TITOLO II
Funzionamento delle strutture speciali

Art.16
Funzionamento della biblioteca, dei gabinetti scientifici,
dei laboratori e delle palestre

Il funzionamento della Biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, in modo da assicurare:

  • l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti, allievi, ex allievi e genitori, anche, nei limiti del possibile, in ore pomeridiane;
    modalità agevoli e controllate di accesso al prestito ed alla consultazione;
  • la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alle dotazioni librarie da acquisire.
  • Il funzionamento dei gabinetti scientifici e laboratori è regolato dal Consiglio di Istituto in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti anche in spazi temporali extrascolastici, per studi e ricerche, con l'assistenza di almeno un docente o un Assistente Tecnico.

Saranno osservate tutte le disposizioni ministeriali in materia di sicurezza e le procedure prestabilite per ciascun laboratorio dal Responsabile della Sicurezza e della protezione Civile.
Il Dirigente Scolastico può, su designazione del Collegio dei docenti, affidare a docenti le funzioni di direttore della biblioteca, dei gabinetti scientifici e dei laboratori, tenuto conto peraltro degli impegni dei docenti stessi connessi alla loro partecipazione agli OO.CC. della scuola.
Il funzionamento delle palestre è disciplinato, per quanto di competenza, dal Consiglio di Istituto in modo da assicurarne la disponibilità a rotazione a tutte le classi della scuola.

Art.17
Collaborazione scuola - famiglia

Le famiglie saranno tempestivamente avvertite, nei modi e nei tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti, in caso di profitto insufficiente o di comportamento disdicevole, nonché nei casi di reiterati ritardi e assenze. In ogni caso dovrà essere fatta salva la tempestività delle comunicazioni.

Art.18
Assemblee

Le assemblee d'Istituto e di classe rappresentano un'occasione rilevante di crescita democratica oltre che culturale; pertanto gli allievi sono invitati ad una consapevole, ordinata ed attiva partecipazione.
E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata, e la seconda, di due ore.
L'assemblea di classe non può tenersi sempre nello stesso giorno della settimana, né utilizzare di norma ore dello stesso insegnante durante l'anno scolastico.
Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità di locali.
Alle Assemblee di Istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'Ordine del Giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto che è tenuto ad esprimersi sia sulla congruenza dell'iniziativa agli obiettivi educativi e formativi enunciati nel P.E.I., sia sugli aspetti dell'eventuale imputazione della spesa ai capitoli del Bilancio.
A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminari e per lavori di gruppo.
Ai sensi delle vigenti OO.MM. e a norma delle reiterate CC.MM. non é consentito lo svolgimento di assemblee di nessun tipo nell'ultimo mese di attività didattica, intendendo questa sotto il profilo delle lezioni e non anche degli scrutini.
L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco, come da successivo art.19, o del 10% degli studenti.
L'Assemblea di classe, per la quale la legge non stabilisce quale sia l'Organo che la convoca, è convocata nei modi stabiliti dagli studenti che, tramite i rappresentanti, effettuano regolare richiesta di assemblea al Dirigente Scolastico, sottoscritta dai docenti delle ore prescelte per l'assemblea ed almeno cinque giorni prima della stessa.
Il Collegio dei Docenti può dichiarare la disponibilità dei docenti ad attivare, durante le assemblee di Istituto o di classe, iniziative inerenti i diversi progetti approvati.
Durante l'assemblea di classe il docente dell'ora deve, se richiesto, partecipare all'assemblea; in ogni caso egli si tratterrà in vicinanza della classe per rispondere ad eventuali quesiti, con spirito di servizio, o per interrompere l'assemblea caso di gravi scorrettezze o incapacità di gestire la stessa da parte degli studenti.
Di ciascuna assemblea va redatto regolare verbale sull'apposito registro.
Le modalità di convocazione e di svolgimento delle Assemblee sono regolate da quanto previsto dal D. Leg.vo n. 297 del 16 Aprile 1994.

Art: 19
Comitato studentesco

Il Comitato studentesco previsto quale organo eventuale di gestione dei rapporti tra gli studenti e le altre componenti, sia dall'art.43 del D.P.R. n. 416/74 sia dal D. Leg.vo n. 2,97 del 16/04/94, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe. Oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazioni delle assemblee studentesche di istituto, funzioni di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca d'Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
Il Comitato studentesco non può autoconvocarsi in ore coincidenti con quello delle lezioni.
Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il Dirigente Scolastico, previa deliberazione di carattere generale del Consiglio di Istituto, potrà consentire, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato studentesco, da tenersi fuori dell'orario delle lezioni.

Art.20
Attività parascolastiche ed extrascolastiche

Saranno incoraggiate e sostenute le attività parascolastiche ed extrascolastiche purché inserite nel contratto formativo approvato dal Consiglio di Classe e finalizzate alla crescita culturale, civile e morale della comunità scolastica.
Tutte le attività di cui al comma precedente che si concretizzino in viaggi di istruzione faranno riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla C.M. 291 del 14 Ottobre 1992 e successive integrazioni.
La competenza in merito ai viaggi di istruzione è comunque del Consiglio di Classe, che ne delibera la meta, le motivazioni e finalità didatticoculturali e formative, inserendoli nella propria programmazione generale.

Art. 21
Procedure per lo svolgimento dei viaggi di istruzione

Viene annualmente costituita una Commissione Visite di istruzione con funzioni progettuale e propositiva di supporto ai Consigli di Classe e di collaborazione con il Direttore dei servizi amministrativi .

I Consigli di Classe si atterranno alla seguente procedura:

1. La Commissione Visite di istruzione, in collaborazione con il direttore dei servizi amministrativi, curerà che di volta in volta siano acquisiti agli atti, per la successiva proposta alla Giunta esecutiva ed al Consiglio di Istituto, i seguenti elementi, almeno 30 giorni lavorativi prima della data programmata dal Consiglio di Classe:

  • dichiarazioni di assenso dei genitori;
  • dichiarazioni di assunzione di responsabilità dei docenti;
  • estratto della delibera del Consiglio di Classe, con gli elementi di cui al comma 2 del presente articolo;
  • copia del programma dettagliato del viaggio;
  • ricevuta di pagamento, sul Conto corrente dell’Istituto, di una anticipazione pari
    al 30% del costo presunto del viaggio;
  • richiesta di particolari servizi (guide turistiche, vettori attrezzati per portatori di handicap, prenotazioni, ecc.)

2. Entro Dicembre, saranno deliberati:

  • le mete;
  • la finalità didattica;
  • le finalità educative e formative;
  • l'articolazione in uno o più viaggi, fino al massimo di sei giorni non festivi;
  • gli accompagnatori e loro eventuali sostituti;
  • il periodo o le date di svolgimento;
  • le attività per gli allievi che non potessero partecipare;
  • il budget massimo con cui impegnare le famiglie;

3. Dell'acquisizione dei dati di cui al comma 1 si faranno parte diligente gli accompagnatori risultanti dal verbale;

4. In mancanza di uno qualunque di tali elementi non sarà dato corso alla pratica per l'effettuazione dell'attività parascolastica o extrascolastica;

Art.22
Criteri per la designazione dei docenti accompagnatori

I criteri che i Consigli di Classe dovranno seguire nella designazione dei Docenti accompagnatori nei viaggi di istruzione realizzati in Italia ed all'estero, sono, in stretto ordine di priorità, i seguenti:

  • Docenti appartenenti all'organico delle classi da accompagnare;
  • docenti delle discipline attinenti alle finalità didadico/educative del viaggio;
  • per i viaggi all'estero, avvicendamento degli accompagnatori nel corso di anni scolastici successivi o espressa deroga rilasciata dal Consiglio di Istituto;
  • designazione del Dirigente Scolastico per qualsiasi docente disponibile quando occorra comunque garantire l'effettuazione del viaggio di istruzione;

Art.23
Altre disposizioni per i viaggi di istruzione

Il numero di accompagnatori sarà stabilito nel modo seguente:

  • per le classi che svolgano il viaggio da sole: n. 2 accompagnatori;
  • per le classi che svolgano il viaggio in gruppo: n. I accompagnatore ogni 15 studenti o frazione di 15;


Art.24
Rapporti con la Presidenza

L'Ufficio di Presidenza, nella persona del Dirigente Scolastico e dei suoi Collaboratori è sempre a disposizione degli studenti per la soluzione, nei limiti del possibile, di problemi di ordine logistico, organizzativo e didattico.

TITOLO III
Docenti
Indicazioni per un ordinato svolgimento
delle attività scolastiche

Art.25
Residenza dei docenti

Pur avendo il CCNL disapplicato l'articolo del T.U. dei dipendenti dello stato che li obbligava ad avere la residenza nel luogo di lavoro, ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio.

In ogni caso l'Amministrazione sarà sollevata da ogni responsabilità per incidenti in itinere, per i quali i docenti saranno coperti da idonea polizza assicurativa da stipularsi anche ai fini di eventuali azioni di accompagnamento per attività parascolastiche o extrascolastiche, legittimamente inserite nella programmazione didattica del Consiglio di Classe o degli OO.CC..

Art.26
Norme di servizio

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
Il docente a disposizione alla prima ora sarà presente nell'Istituto al fine di consentire la sollecita sostituzione dei colleghi assenti.
Per tutta la durata dell'ora di ricevimento delle famiglie, il docente è tenuto ad essere presente nell'Istituto nello spazio appositamente destinato; non è consentita alcuna forma di reperibilità costituendo l'ora di ricevimento delle famiglie obbligo di servizio.
Di norma non è consentito il ricevimento al di fuori dell'ora a ciò destinata.

Art.27
Vigilanza degli allievi

Ogni docente tenuto al servizio all'inizio della prima ora accoglierà gli allievi al loro arrivo in classe.
Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi controllando la regolarità della giustifica ed eventualmente segnalando alla Dirigenza prima ed al Presidente del Consiglio di Classe poi le eventuali irregolarità rilevate per le opportune comunicazioni alla famiglia, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.
Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza degli allievi adotterà le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi.
Ciascun docente in particolare vigilerà a che gli allievi non fumino nei locali dell'Istituto, ivi compresi i servizi igienici segnalando subito eventuali infrazioni rilevate: egli stesso si adopererà per costituire un modello comportamentale.
In spirito di collaborazione con la Dirigenza, ciascun docente vigilerà sul comportamento degli allievi anche non appartenenti alle proprie classi, segnalando all'Ufficio di Dirigenza i casi di eventuale indisciplina.
Il docente che per gravi o urgenti motivi o per servizio dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto a chiamare il personale ausiliario per la sorveglianza in sua assenza.

Art. 28
Presenza del docente alle assemblee di Classe

Ciascun docente, tenuto al servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe, è delegato dal Dirigente scolastico ad assistere all'assemblea o, se per motivi di opportunità ritenga di non dover essere fisicamente presente, a garantire il costante rispetto del regolamento nonché l'ordinato svolgimento della stessa, rimanendo a disposizione degli allievi stessi e reperibile con certezza in qualunque momento.
Per consentire inoltre il perseguimento di importanti mete formative quali l'abitudine al dialogo, il rispetto degli altri, l'osservanza delle più elementari regole democratiche, il docente che lo riterrà opportuno, senza violare gli spazi di libertà propri dei giovani, potrà sollecitare l'impiego di strumenti validi a garantire e testimoniare l'andamento del dibattito, la correttezza metodologica, la valenza formativa del dibattito stesso.
Al termine dell'assemblea il docente controllerà che sia stato stilato il relativo verbale sull'apposito registro.

Art.29
P.O.F. e deliberazioni degli Organi Collegiali

Ogni Docente coopererà al buon andamento dell'Istituto seguendo le indicazioni dell'Ufficio di Dirigenza, collaborando alla realizzazione dei Deliberati collegiali, adoperandosi per la realizzazione del Piano dell’offerta formativa.
Ciascun Docente collaborerà con i colleghi impegnati nella realizzazione di particolari progetti ovvero con coloro che sono impegnati nei vari dipartimenti, a seconda dell'organizzazione interna che il Collegio avrà determinato.
L'anno scolastico è suddiviso, di norma, in due quadrimestri: la delibera sulla suddivisione dell'anno, adeguatamente motivata deve essere reiterata dal Collegio dei Docenti nella sua prima seduta annuale, ai sensi dell'art.7 comma c) del D.Leg.vo 297 del 16 Aprile 1994.
Le verifiche scritte devono essere congrue al numero determinato nel P.O.F. e le fascette di raccolta dovranno essere compilate in ogni loro parte.
Le verifiche orali dovranno essere sistematiche ed in numero congruo alla verifica degli obiettivi.
Ai docenti è data facoltà di chiedere la giornata libera infrasettimanale in fase di predisposizione dell'orario, indicando su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tecnico i Desiderata, con le relative motivazioni: l'assegnazione sarà effettuata tenuto conto delle primarie esigenze di servizio dell'Istituto. Il modulo richiesto va presentato al Dirigente Scolastico.

Art.30
Rapporti Scuola/Famiglia

I Docenti curano i rapporti con i genitori degli allievi delle proprie classi (art.395 del D. Leg.vo n.297 del 16 Aprile 1994) secondo le modalità e i criteri proposti dal Collegio dei Docenti e definiti dal Consiglio d'Istituto, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Istituto ed in modo da garantire la concreta e reale accessibilità al servizio.
Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte degli Organi Collegiali, predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti.
Gli incontri generali Scuola  Famiglia vengono programmati per quanto riguarda il numero e le date di effettuazione dei Docenti nella sua prima seduta di Programmazione, non potranno tuttavia mai essere in numero inferiore a due e mai meno di uno per quadrimestre.
I rapporti con le famiglie, per quanto si riferisce al rapporto singolo docente  genitori, disciplinato come al comma 2 del presente articolo, si svolge in un'ora alla settimana fissata nell'ambito dell'orario di servizio dei Docenti.
I Docenti sono tenuti ad avvisare tempestivamente, tramite il Presidente delegato del Consiglio di Classe e l'Ufficio della Segreteria Didattica, le famiglie in caso di scarso rendimento e profitto degli allievi ed elevato numero di assenze, al fine di ricercare insieme le più opportune soluzioni mirate ad un recupero anche individualizzato.

TITOLO IV
Personale A.T.A.
Servizi Amministrativi, tecnici e ausiliari

Art 31
Funzioni amministrative, gestionali ed operative

1. Il personale con la qualifica di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico assolve, nel rispetto, dei profili professionali propri della qualifica e del vigente CCNL, alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa e dal citato CCNL, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale docente.
2. Gli operatori scolastici indossano il cartellino di identificazione ben visibile per tutta la durata del servizio.
3. Sono assicurati spazi ben visibili adibiti all'informazione, ed in particolare sono predisposti:

  • orario dei docenti;
  • orario, funzioni e dislocazione del personale A.T.A.
  • organigramma degli Uffici;
  • organigramma degli incarichi del personale Docente;
  • organigramma degli Organi Collegiali;
  • Albo di Istituto;
  • Albo docenti;
  • Bacheca sindacale;
  • Bacheca degli studenti,
  • Bacheca dei genitori;

4. Presso l'ingresso e ad ogni piano sono ben riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire, con garbo e cortesia, le prime informazioni per la fruizione del servizio erogato.
5. Il personale di Segreteria, ad organico completo, assicura la tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e delle procedure per il disbrigo delle principali pratiche così come previsto dalla Carta dei Servizi d'Istituto approvata dal Consiglio di Istituto allegata al presente Regolamento (allegato A): in particolare modo nella Carta sono indicati i responsabili e i tempi di esecuzione di ciascun procedimento amministrativo.
6. La Segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in un tempo massimo di quindici minuti dalla consegna della domanda, sempre che esse siano correttamente compilate e corredate delle documentazioni previste dalle disposizioni vigenti.
7. Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria, entro tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza, entro cinque giorni quelli con votazioni, giudizi e /o estradi da ahi d'Ufficio..
8. Gli Uffici di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo, osserveranno tutti i giorni una fascia del proprio orario di servizio nella modalità di apertura al Pubblico, in cui saranno ricevuti, in ciascuno Ufficio per le proprie competenze, genitori, studenti e docenti: la fascia è determinata anno per anno in base a contrattazione decentrata con il personale; l'orario di apertura al pubblico sarà esposto chiaramente all’esterno. Per quanto di pertinenza di allievi e genitori, sarà comunicato con lettera circolare per garantire il massimo di informazione.
9. L'Ufficio Tecnico, nell'ambito del proprio orario di servizio, stabilirà in modo autonomo l'orario di apertura al Pubblico, dandone comunque informazione tramite l'Albo.
10. Per venire incontro alle esigenze dell'utenza, gli Uffici di Segreteria Didattica saranno aperti al pubblico almeno due ore al pomeriggio di almeno un giorno alla settimana, compensate da un inizio di servizio ritardato o dall'anticipata uscita, per un corrispondente tempo; alle modalità operative, lasciate alla gestione e responsabilità del Responsabile Amministrativo, sarà data pubblicità nelle forme e nei modi di cui al comma precedente.
11. La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di risposta che comprendano il nome dell'Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l'Ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.
12. Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico, su appuntamento, tutti i giorni lavorativi, con orario determinato annualmente. L'Ufficio di Presidenza potrà essere disponibile per esigenze particolarmente urgenti, anche fuori delle ore prestabilite.
13. La richiesta formale di accesso agli spazi amministrativi, ai sensi della Legge 241/90 sarà presentata direttamente al Dirigente Scolastico che potrà concedere l'autorizzazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge, ai sensi del DPR n.352 del 27 Giugno 1992 e della C.M. n.163 del 25 Maggio 1993.

Il personale Collaboratore Scolastico è impegnato a rendere e conservare l'ambiente scolastico pulito ed accogliente.
L'Istituto si impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate al fine di garantire agli allievi la sicurezza interna.
Il personale ATA effettuerà il lavoro straordinario esclusivamente previa autorizzazione del Direttore Amministrativo e sarà recuperato nei modi e nei tempi da concordarsi con il Responsabile Amministrativo ed il Dirigente Scolastico, sentiti i rappresentanti sindacali dei lavoratori; saranno, per quanto possibile, accolte le istanze dei lavoratori purché compatibili con le necessità legate al dovere di assicurare prioritariamente la funzionalità del servizio.
Il personale Collaboratore Scolastico è utilizzato anche per i servizi esterni e per rapporti con l'esterno; la funzione sarà assegnata , a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, sentito il parere del responsabile Amministrativo, per certificate e consolidate competenze specifiche possedute dai singoli dipendenti.
Il personale Collaboratore scolastico inoltre, quale attività di supporto all'azione amministrativa e didattica, si adopererà al funzionamento dei fotocopiatori, a seguito di richieste dei docenti preventivamente autorizzati dall'Ufficio di Presidenza.

La suddivisione dei carichi di lavoro del personale Collaboratore Scolastico viene effettuata in maniera equa: 1) all’inizio dell’anno scolastico, a organico completato, 2) a mezzo di comunicazione scritta e di ordini di servizio firmati dal Responsabile Amministrativo e/o dal Dirigente Scolastico.

Ai sensi dell'art.54 del CCNL del comparto scuola costituiscono attività aggiuntive che danno accesso al fondo di Istituto:

attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'Istituto;
prestazioni aggiuntive che si rendono necessarie per fronteggiare esigenze straordinarie ( progetto vendemmia);
prestazioni conseguenti all'assenza di personale non sostituibile con supplenti;

All'individuazione delle attività incentivabili retribuite a carico del fondo di cui all'art.72 del CCNL, provvede il Dirigente Scolastico, sentite le proposte del personale A.T.A; lo stesso Dirigente Scolastico determina l'impegno orario e predispone i progetti, le persone designate e il monte ore.
L'accesso al fondo viene negato tutte le volte che il progetto non sia stato attuato, qualunque sia la causa della non effettuazione ed ogni volta che, comportando il progetto un ben definito obiettivo, quest'ultimo non sia stato conseguito
Il presente regolamento, corredato delle delibere di approvazione degli OO.CC., viene integralmente pubblicato all'Albo dell'Istituto e di esso con comunicazione circolare, viene data notizia alle famiglie.
Il presente regolamento, la Carta dei servizi, il Regolamento per le attività extrascolastiche, parascolastiche ed extracurriculari (ivi compresi i viaggi di istruzione) costituiscono allegati al Piano dell’Offerta Formativa.

TITOLO V - Studenti

Art. 32
Ingresso

Gli studenti devono rispettare gli orari previsti per l’ingresso.
Agli allievi con documentati problemi di trasporto pubblico vengono assegnati, dietro richiesta al Dirigente scolastico, permessi di entrata posticipata; tali permessi sono immediatamente sospesi se la scuola viene raggiunta con mezzi privati.
I ritardatari verranno ammessi in classe durante la prima ora di lezione dal docente in servizio e dovranno giustificare l’ingresso in ritardo il giorno immediatamente successivo.
A partire dalla seconda ora di lezione l’ingresso in ritardo dovrà essere autorizzato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori e giustificato il giorno immediatamente successivo.
L’entrata in ritardo é ammessa solo per gravi e giustificati motivi opportunamente documentati o documentabili quali ritardi dei mezzi pubblici, visite mediche, analisi cliniche o eventi eccezionali.

Art. 33
Uscita

  • Gli studenti devono rispettare gli orari previsti per l’uscita. Dopo il suono della campana, che annuncia il termine dell’orario scolastico, gli alunni devono uscire ordinatamente dalle aule dopo averle lasciate in modo decoroso.
  • Agli allievi con documentati problemi di trasporto pubblico vengono assegnati, dietro richiesta al Dirigente scolastico, permessi di uscita anticipata; tali permessi sono immediatamente sospesi se il trasporto avviene con mezzi privati.
  • L’uscita anticipata è possibile, con regolare giustificazione, solo per comprovati e validi motivi. Gli studenti minorenni possono lasciare la scuola solo se accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci. Gli studenti maggiorenni possono lasciare la scuola solo con il permesso del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

Art. 34
Assenze

Le assenze da scuola degli allievi fino a 5 giorni (nel conteggio rientrano anche i giorni festivi se compresi nel periodo di assenza) devono venire giustificate utilizzando solamente l’apposito libretto; per le assenze di oltre 5 giorni e/o per malattie infettive occorre portare in aggiunta anche il certificato medico. Nel caso in cui le assenze superiori ai 5 giorni non dipendano da malattia, non è necessario produrre il certificato medico a condizione che venga data preventiva comunicazione scritta da parte della famiglia dell’allievo alla segreteria dell’Istituto.

Art. 35
Giustificazioni

Le assenze devono sempre essere giustificate il giorno del rientro ed i ritardi devono essere giustificati il giorno di lezione immediatamente successivo, utilizzando l’apposito libretto; per gli alunni minorenni la firma di chi è autorizzato a giustificare deve corrispondere a quella depositata in segreteria.
Se lo ritiene opportuno, il Capo d’Istituto (od un suo delegato) può chiedere che lo studente sia ammesso a scuola solo se accompagnato dal genitore, onde verificare la fondatezza delle motivazioni riguardanti l’assenza.
Nel caso di smarrimento del libretto deve essere richiesto immediatamento un duplicato con versamento della somma di euro 20,00 alla segreteria dell’Istituto.

Art. 36
Intervallo

E’ previsto un periodo d’intervallo nel corso delle lezioni; solo in questo lasso di tempo è consentito consumare cibi e bevande, utilizzando i cestini per i rifiuti e mantenendo decoroso e pulito l’ambiente. Il comportamento durante l’intervallo deve essere comunque improntato al rispetto delle persone e delle cose. Al termine, gli studenti devono subito rientrare ordinatamente nelle proprie classi.
Durante l’intervallo gli studenti non possono sostare nei laboratori o nelle aule speciali.

Art. 37
Uscite dall’aula

Si può uscire dall’aula, con il permesso dell’insegnante, uno studente per volta, per motivi di stretta necessità e solo dopo la prima ora di lezione; le uscite devono comunque essere brevi. E’ vietato uscire dall’edificio scolastico. Eventuali eccezioni a tale divieto possono essere autorizzate solo dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.
Non sono previste uscite dall’aula al termine dei compiti in classe.

Art. 38
Cambi d’ora

Durante il “cambio dell’ora” gli alunni devono attendere in classe ordinatamente ed in silenzio, senza sostare nei corridoi, l’arrivo del docente.
Il cambio dell’aula deve avvenire in modo silenzioso ed ordinato.
L’accesso alla palestra è consentito solo a chi ha lezione di educazione fisica, gli allievi negli spogliatoi possono sostare per il tempo strettamente necessario a cambiarsi. Coloro che non partecipano alle lezioni di educazione fisica devono restare sotto la vigilanza dell’insegnante.

Art. 39
Divieto di fumo

E’ rigorosamente vietato fumare in tutti i locali dell’edificio scolastico. E’ consentito, solo al di fuori degli orari di lezione e durante l’intervallo, fumare sotto il porticato esterno, avendo cura di non gettare in terra cicche e mozziconi di sigaretta.

Art. 40
Divieto dell’uso di telefoni portatili e apparecchi
di riproduzione musicale

È vietato agli studenti l’uso dei telefoni portatili, degli apparecchi di registrazione audio e video e di apparecchi di riproduzione musicale all’interno del plesso scolastico durante l’intero orario di svolgimento dell’attività scolastica se non espressamente autorizzato dal docente responsabile o dal Dirigente scolastico.
E’ consenstito l’uso moderato dei telefoni portatili durante l’intervallo.
In caso di infrazione, i docenti potranno ritirarli e consegnarli al Dirigente scolastico che provvederà a riconsegnarli ai genitori.
In ogni caso la scuola non risponde di furti e/o manomissioni di tali oggetti.

Art. 41
Parcheggio dei mezzi di locomozione degli studenti

Gli allievi devono parcheggiare i propri mezzi nelle apposite aree retrostanti l’Istituto appositamente previste dal responsabile per la sicurezza, lasciando liberi e sgombri da ogni mezzo gli accessi all’Istituto, al fine di consentire l’accostamento di eventuali mezzi di soccorso.
I mezzi parcheggiati sono a rischio e pericolo degli studenti, l’Istituto non risponde di furti e/o manomissioni.
All’interno del cortile gli automezzi ed i ciclomotori devono viaggiare a velocità moderata nel rispetto dell’incolumità di persone e cose.
Il piazzale dell’Istituto e il parcheggio attiguo ai laboratori è riservato al personale dipendente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Antonio Zanelli”.

Art. 42
Utilizzo corretto delle strutture scolastiche

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici ed a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, pena il risarcimento da parte degli stessi. Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danneggiamento, questo verrà attribuito alla responsabilità in solido di chi occupava la postazione danneggiata o dell’intera classe, a seconda dei casi.

Art. 43
Decoro dell’abbigliamento, dell’aspetto e cura della persona.

Gli studenti sono tenuti a frequentare l’Istituto scolastico indossando abiti sempre e comunque decorosi.
Abbigliamento, aspetto e cura della persona devono, inoltre, risultare consoni all’ambiente in cui ci si trova, al rispetto dovuto alla propria persona, ai propri compagni ed a tutto il personale scolastico operante all’interno dell’Istituto.

Art. 44
Comunicazioni della Scuola alle Famiglie


Le comunicazioni alle famiglie sono spedite per posta solo in casi eccezionali. Normalmente il foglio delle comunicazioni scuola-famiglia viene dato allo studente che deve provvedere a consegnarlo ai genitori oppure è visionabile sul sito dell’Istitutto (http://www.itazanelli.it); nel caso di mancata consegna o mancata visione sul sito non possono essere fatti rilievi all’Istituto. Si raccomanda pertanto ai genitori di esigere dai figli una puntuale consegna delle comunicazioni e di consultare periodicamente il sito della scuola.
Le variazioni di residenza e/o domicilio devono essere comunicate all’Istituto entro 15 giorni dal momento della variazione stessa.


Art. 45
Mancanze disciplinari degli studenti e sanzioni

Gli studenti che violano le norme previste dal presente regolamento sono sanzionati come di seguito:

  • per violazioni di lieve entità: ammonizione verbale da parte del docente;
  • per violazioni di lievi entità ripetute: ammonizione scritta sul diario di classe da parte del docente (rapporto disciplinare);
  • per violazioni di media entità: ammonizione scritta sul diario di classe da parte del docente (rapporto disciplinare);
  • per violazioni di media entità ripetute: allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) fino a 5 giorni;
  • per violazioni di grave entità: allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) fino a 10 giorni;
  • per violazioni di grave entità ripetute: allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) fino a 15 giorni;
  • per essere stato sanzionato con n. 3 rapporti: allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) fino a 5 giorni;
  • per atteggiamento omertoso da parte di tutta la classe o di gran parte di essa l’insegnante potrà sanzionarla in termini di attività didattica;
    per atteggiamenti che comportano sopraffazione o impedimento all’esercizio dei diritti altrui (bullismo), sia in forma diretta con prepotenze fisiche e/o verbali sia in forma indiretta con l’esclusione dal gruppo della vittima, l’isolamento, la diffusione di dicerie, calunnie e pettegolezzi; rientrano nelle fattispecie descritte anche le modalità di “cyberbullying” inteso come particolare tipo di aggressività intenzionale attraverso forme elettroniche: allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) fino a 15 giorni.


L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, nei casi in cui siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, potrà essere superiore ai 15 giorni e la durata sarà commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di classe riunito con la componente dei soli docenti che delibererà dopo aver invitato l’allievo ad esporre le proprie ragioni.
Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio d’Istituto.

Può essere offerto allo studente la possibilità di convertire le sanzioni in favore della comunità scolastica.
A tal fine l’Istituzione scolastica si ispira al principio fondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione e alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249).
A titolo puramente indicativo e non vincolante, esempi di sanzioni disciplinari rispondenti alle predette finalità sono costituiti da attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc.

E’ ammesso reclamo all’organo di garanzia, composto dal Dirigente scolastico, da un collaboratore del Dirigente scolastico, da un rappresentante eletto dai genitori e dal rappresentante degli studenti eletto con il maggior numero di preferenze, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della sanzione.

L’organo di garanzia delibera a maggioranza assoluta: solo in caso di parità il voto del Dirigente Scolastico ha valore doppio.

Si elencano di seguito, a titolo meramente indicativo e non tassativo, esempi di comportamenti che si caratterizzano come infrazioni ai doveri degli studenti:

  • assenze “strategiche”;
  • elevato numero di assenze;
  • assenze ingiustificate;
  • ritardi al rientro intervallo o al cambio d’ora;
  • mancata esecuzione dei compiti assegnati;
  • ritardi e uscite anticipate frequenti o ingiustificate;
  • passività, rifiuto di collaborare;
  • allontanamento non autorizzato dai luoghi scolastici o di esercitazione;
  • non rispetto del materiale altrui;
  • atti o parole tendenti ad emarginare altri studenti;
  • insulti, termini volgari od offensivi tra studenti;
  • interventi inopportuni durante le lezioni;
  • dichiarazioni non rispondenti a verità o reticenza;
  • violazioni dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati;
  • lanci di oggetti;
  • fumare all’interno della scuola;
  • fumare durante l’orario scolastico;
  • aule e spazi lasciati in condizioni di disordine o di sporcizia tali da pregiudicare l’utilizzo per le attività immediatamente successive o mancanza di mantenimento della pulizia dell’ambiente;
  • scritte o incisioni su muri, porte, banchi, sedie ecc.
  • danneggiamento di attrezzature dei laboratori, palestre ecc
  • danneggiamento di locali della scuola (es. bagni);
  • propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone;
  • mancanza del rispetto, uso di insulti, termini volgari od offensivi nei confronti di operatori scolastici;
  • utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui;
  • ricorso alla violenza all’interno di una discussione o nella conduzione di attività;
  • sopraffazione o impedimento all’esercizio dei diritti altrui (bullismo);
  • grave turbativa del regolare andamento della lezione o atteggiamento ostruzionistico verso la medesima;
  • atti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone;
  • furto;
  • violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati;
  • non ottemperanza alle indicazioni fornite da docenti e personale ATA nell’esercizio delle loro funzioni;
  • introduzione nella scuola di alcolici o droghe;
  • danneggiamento volontario di attrezzature o strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, suppellettili in corridoi, aule o palestre);
  • fotografare o filmare abusivamente momenti della lezione.

Art. 46
Patto educativo di corresponsabilità

Contestualmente all’iscrizione, l’Istituto richiederà la sottoscrizione da parte degli studenti e dei genitori del patto educativo di corresponsabilità, al fine di definire in maniera dettagliata i diritti ed i doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica, studenti e famiglie.
La prima approvazione avverrà ad opera del collegio docenti. E’ facoltà dei rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio d’Istituto e dei rappresentanti d’Istituto degli studenti proporre eventuali revisioni annuali del patto educativo di corresponsabilità da sottoporre all’approvazione del Collegio dei docenti.

Perchè un regolamento?

In una comunità le regole servono per vivere insieme rispettandosi e aiutandosi reciprocamente e sono uno strumento indispensabile per essere sempre più liberi e al tempo stesso rispettosi della libertà altrui. L'esercizio dei propri diritti si accompagna sempre al compimento consapevole e responsabile dei propri doveri. Consegnando a ciascuno di voi questo regolamento invito tutti a collaborare lealmente affinché ci consenta di costruire all'interno della scuola un clima di dialogo, di amicizia e di reciproco rispetto. Per conseguire questi obiettivi assicuro il mio impegno e la mia piena collaborazione. Grazie per tutto quello che vorrete fare e, a tutti, buon lavoro

IL Dirigente Scolastico
Prof. Patrizia Pellacani



Patto Educativo di Corresponsabilità